IL PARCO
PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO d.p.r.22/7/96
DIVIETI GENERALI (Art.3)
Sono vietati:
• la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica
• la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea
• l'introduzione di specie e popolazioni estranee alla flora e fauna autoctona
• il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico
• il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo
• il transito dei mezzi motorizzati lungo i sentieri
• l'accesso e l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini
• la pesca, sia professionale che sportiva, eccetto che per i residenti e proprietari di abitazioni muniti di autorizzazione dell'Ente Parco
• la pesca subacquea e la pesca a strascico
DIVIETI IN ZONA 1 (Art.4)
Sono vietati:
• l'accesso ai visitatori nelle aree terresti e marine
• la pesca, sia professionale che sportiva
• l'immersione con apparecchi autorespiratori
• l'alterazione, diretta o indiretta dell'ambiente bentonico, e l'immissione di ri fiuti e sostanze inquinanti
• la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni eccetto che per i residenti e proprietari di abitazioni muniti di autorizzazione dell'EnteParco
Provvedimenti inerenti la pesca sportiva (Delibera n° 17/98)
Sono autorizzate:
• la pesca sportiva con lenza, bolentino o palamito con un numero di ami non superiore a 70, nonché il prelievo di ricci di mare nella Zona 2, ai cittadini residenti e ai proprietari di abitazioni e ai cittadini che acquisiscano la residenzialità per almeno sette giorni consecutivi, affittando abitazioni o essendo ospiti delle strutture ricettive